AI Act: dal 2 agosto 2026 scattano gli obblighi di trasparenza sull’AI
Chatbot, contenuti generati dall’AI, deepfake e testi informativi: cosa cambia per aziende e professionisti con l’entrata in applicazione degli obblighi di trasparenza previsti dall’Articolo 50 dell’AI Act.
Dal 2 agosto 2026 diventano applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall’Articolo 50 dell’AI Act, la normativa europea che introduce specifiche regole per rendere riconoscibili interazioni e contenuti generati o manipolati attraverso sistemi di intelligenza artificiale.
La Commissione europea ha pubblicato a luglio le linee guida per chiarire a fornitori e aziende come applicare concretamente questi obblighi. L’obiettivo è ridurre i rischi di inganno, manipolazione e disinformazione, aiutando le persone a comprendere quando stanno interagendo con un sistema di AI o quando determinati contenuti sono stati generati o modificati artificialmente.
Ma cosa significa, concretamente, per le aziende che utilizzano l’intelligenza artificiale?
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Cosa prevede l’Articolo 50 dell’AI Act
Gli obblighi di trasparenza non riguardano indistintamente qualsiasi utilizzo dell’intelligenza artificiale.
L’Articolo 50 interviene in specifiche situazioni nelle quali l’utilizzo dell’AI può rendere più difficile distinguere tra un’interazione con un sistema automatizzato e una persona oppure tra un contenuto autentico e un contenuto generato o manipolato artificialmente.
Per aziende, agenzie e professionisti è quindi fondamentale valutare il tipo di sistema utilizzato, il contenuto prodotto, il contesto della pubblicazione e il ruolo ricoperto nella catena di utilizzo dell’AI.
1. Chatbot e assistenti virtuali devono rendere riconoscibile l’interazione con l’AI
Il primo caso riguarda i sistemi di intelligenza artificiale progettati per interagire direttamente con le persone.
Chatbot, assistenti virtuali e altri sistemi conversazionali devono essere progettati in modo che l’utente possa comprendere di stare interagendo con un sistema di intelligenza artificiale, salvo i casi in cui questo risulti già evidente dal contesto e dalle circostanze dell’interazione.
Per un’azienda questo significa prestare attenzione, ad esempio, a come viene presentato un chatbot sul sito, a come viene introdotto un assistente vocale o a come viene comunicata la natura automatizzata di un servizio di customer care.
Non basta quindi che l’azienda sappia internamente di utilizzare l’AI: l’utente deve essere messo nelle condizioni di comprendere con chi o con cosa sta interagendo.
Le linee guida chiariscono inoltre che questa informazione deve essere fornita nel contesto dell’interazione e non può essere semplicemente nascosta nei termini e condizioni del servizio o in documentazione esterna.
2. I contenuti sintetici devono poter essere riconosciuti
Un altro aspetto riguarda i sistemi di AI in grado di generare o manipolare contenuti sintetici.
L’Articolo 50 prevede che i fornitori di determinati sistemi di AI adottino soluzioni tecniche che permettano di identificare contenuti come immagini, audio, video o testi come generati o manipolati artificialmente.
Questo significa che la marcatura tecnica e un’eventuale informazione visibile all’utente non sono necessariamente la stessa cosa.
La marcatura tecnica riguarda infatti la possibilità per sistemi informatici, piattaforme e altri strumenti di identificare l’origine artificiale o la manipolazione di un contenuto.
L’informazione rivolta alle persone riguarda invece i casi specifici nei quali la normativa richiede di comunicare chiaramente che un contenuto è stato generato o manipolato attraverso l’intelligenza artificiale.
Questa distinzione è particolarmente importante perché non tutti i contenuti generati dall’AI richiedono automaticamente la stessa forma di comunicazione o di etichettatura.
3. Deepfake: quando è necessario informare le persone
Uno degli aspetti più immediatamente riconoscibili dell’Articolo 50 riguarda i deepfake.
Se un contenuto audio, video o un’immagine viene generato o manipolato attraverso l’AI in modo da rappresentare realisticamente persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e da apparire autentico o veritiero, può rientrare nella definizione di deepfake prevista dalla normativa.
In questi casi, chi utilizza il sistema per generare o manipolare il contenuto deve rendere noto che il materiale è stato generato o manipolato artificialmente.
Pensiamo, ad esempio, a:
- un’immagine realistica che rappresenta un evento mai avvenuto;
- un contenuto audio che riproduce artificialmente la voce di una persona reale;
- una fotografia modificata attraverso l’AI in modo da alterare significativamente una situazione reale.
Il principio è semplice: quando un contenuto sintetico può essere scambiato per autentico, la persona deve essere messa nelle condizioni di comprenderne la natura artificiale.
4. Cosa succede ai testi generati dall’AI?
Una delle disposizioni più interessanti per chi lavora nel marketing, nell’editoria e nella produzione di contenuti riguarda i testi generati o manipolati attraverso l’intelligenza artificiale.
L’obbligo di trasparenza riguarda in particolare i contenuti pubblicati con lo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico.
Questo significa che non è sufficiente affermare che un testo è stato scritto con l’AI per stabilire automaticamente l’applicazione dell’obbligo. Il contesto della pubblicazione e la finalità del contenuto sono elementi fondamentali.
Esiste inoltre un’importante eccezione: l’obbligo non si applica quando il contenuto è stato sottoposto a un processo di revisione umana o controllo editoriale e una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione.
Utilizzare l’intelligenza artificiale per assistere la produzione di un contenuto non significa automaticamente dover dichiarare che il contenuto è stato scritto dall’AI.
Se esiste un’effettiva revisione umana e una responsabilità editoriale sul contenuto pubblicato, il quadro cambia.
Naturalmente, la semplice correzione superficiale di un testo generato automaticamente non dovrebbe essere considerata equivalente a un reale processo editoriale.
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Cosa cambia per chi fa marketing?
La normativa introduce un principio fondamentale: l’intelligenza artificiale può essere utilizzata, ma il suo utilizzo non deve diventare uno strumento per rendere più difficile distinguere ciò che è artificiale da ciò che è reale.
Questo non significa dover aggiungere automaticamente la dicitura “contenuto creato con AI” a ogni articolo, post, immagine o video.
Significa invece comprendere quando esiste uno specifico obbligo di trasparenza e quale ruolo ricopre l’azienda nell’utilizzo o nella diffusione del sistema AI.
Hai un sito, utilizzi un chatbot, generi immagini attraverso l’intelligenza artificiale o utilizzi strumenti generativi nella produzione dei contenuti?
Prima di pubblicare o implementare un nuovo sistema, può essere utile chiedersi:
- Sto utilizzando un sistema che interagisce direttamente con le persone?
- L’utente può comprendere che sta interagendo con un sistema di AI?
- Il contenuto rappresenta realisticamente persone, luoghi, eventi o oggetti reali?
- Il contenuto potrebbe essere scambiato per autentico o veritiero?
- Sto pubblicando contenuti informativi su questioni di interesse pubblico?
- Il contenuto è stato sottoposto a un’effettiva revisione umana?
- Chi è responsabile della pubblicazione e delle informazioni diffuse?
L’obiettivo non è evitare l’AI, ma governarne l’utilizzo.
La conformità dipende infatti dal tipo di sistema utilizzato, dal contenuto prodotto, dal contesto e dal ruolo dell’azienda nella catena di produzione e pubblicazione.
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Trasparenza non significa rinunciare all’AI
L’obiettivo dell’Articolo 50 non è limitare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle aziende.
Al contrario, le nuove regole puntano a creare condizioni che permettano alle persone di comprendere meglio quando stanno interagendo con l’AI o quando si trovano di fronte a contenuti sintetici.
L’AI può diventare un potente acceleratore per la produzione di contenuti, il customer care e l’automazione dei processi.
Ma più questi sistemi entrano nei processi aziendali e nella comunicazione con il pubblico, più diventa importante sapere come vengono utilizzati, quali informazioni producono e chi ne mantiene la responsabilità.
📌 In questo senso, l’AI Act introduce un principio destinato ad avere un impatto sempre maggiore sul modo in cui le aziende utilizzeranno l’intelligenza artificiale: non basta adottare una tecnologia. Bisogna essere in grado di governarla.
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